Trattamento fiscale dei premi nelle manifestazioni sportive equestri

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito al trattamento fiscale dei premi erogati nell’ambito di manifestazioni sportive equestri a livello nazionale e internazionale (Agenzia delle entrate, risposta 15 luglio 2025, n. 9).

La Federazione istante ha sollevato dubbi interpretativi sulla tassazione di premi, in particolare riguardo all’applicazione dell’articolo 36, comma 6-quater del D.Lgs. n. 36/2021, in connessione con altre disposizioni vigenti che regolano il regime fiscale dei premi.
La Federazione identifica quattro tipologie di premi e chiede chiarimenti sul relativo trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette (con particolare riguardo alle ritenute che i soggetti erogatori devono applicare) e dell’IVA, considerando i percettori persone fisiche o giuridiche, residenti o non residenti.

 

L’articolo 67, comma 1, lettera d), del TUIR stabilisce che costituiscono redditi diversi le vincite e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte, o attribuiti in riconoscimento di particolari meriti, a meno che non costituiscano redditi di capitale, d’impresa, di lavoro autonomo professionale o dipendente.
L’articolo 69, comma 1, del TUIR stabilisce che tali premi e vincite costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito, senza alcuna deduzione.
Per i soggetti non residenti, tali redditi sono considerati prodotti nel territorio dello Stato se derivano da attività svolte o beni che si trovano in Italia (articolo 23, comma 1, lettera f) del TUIR).
L’articolo 30 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che i premi da operazioni a premio, giochi di abilità, concorsi a premio, pronostici e scommesse siano soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, salvo diverse disposizioni che già prevedano ritenute. Non si applica la ritenuta se il valore complessivo dei premi attribuiti dallo stesso sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera le lire 50.000 (circa 25,82 euro).
Le suddette disposizioni dell’articolo 30 non si applicano ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

 

Le aliquote delle ritenute previste dall’articolo 30, comma 2, sono:

– 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza;

– 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere in cui i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea;

– 25% in ogni altro caso.

 

La base imponibile è il valore normale complessivo dei premi assegnati, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR.
La ritenuta si applica anche ai premi percepiti da soggetti non fiscalmente residenti, in quanto redditi diversi prodotti in Italia, fatta salva l’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni.
Quindi, i premi corrisposti da sostituti d’imposta nell’ambito di competizioni sportive, non assoggettati a ritenute ai sensi di altre disposizioni, sono assoggettati a tassazione mediante applicazione di ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, nella misura del 20%

 

Il D.Lgs. n. 36/2021 ha riordinato l’ordinamento sportivo, definendo il “lavoro sportivo” e la figura del “lavoratore sportivo”.
Sono “lavoratori sportivi” atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici/sportivi, preparatori atletici e direttori di gara che esercitano attività sportiva verso un corrispettivo per un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, o per Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, CONI, CIP e Sport e salute S.p.a., o altro soggetto tesserato. Include ogni altro tesserato che svolge mansioni necessarie per l’attività sportiva secondo i regolamenti tecnici, escludendo mansioni amministrativo-gestionali e professioni con abilitazione professionale esterna all’ordinamento sportivo.

L’attività di lavoro sportivo può essere oggetto di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazioni coordinate e continuative).
Con l’entrata in vigore del citato D.Lgs., i redditi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo non rientrano più nella categoria dei “redditi diversi”. Essi rientrano, a seconda del contratto, nelle categorie di reddito di lavoro dipendente, assimilati a quello di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.
L’articolo 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021, disciplina fiscalmente le somme versate ad atleti e tecnici, a titolo di premio e per la partecipazione a raduni, stabilendo che tali somme, se versate a tesserati (atleti e tecnici) che operano nell’area del dilettantismo da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.
Tali somme sono quindi assoggettate alla ritenuta a titolo di imposta del 20%.
L’ambito oggettivo è circoscritto ai premi conseguiti dai predetti soggetti per la loro partecipazione a competizioni sportive, nonché per la sola partecipazione a raduni come componenti delle squadre nazionali di disciplina, se connessi alla preparazione di manifestazioni nazionali e internazionali.

 

Il D.L. n. 215/2023, all’articolo 14, comma 2-quater, ha previsto che, per il periodo dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024, non si applichino le ritenute di cui all’articolo 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, se l’ammontare complessivo delle somme erogate dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera i 300 euro. Se l’importo è superiore, le somme sono interamente assoggettate a ritenuta.

 

Ai sensi della disposizione di carattere speciale di cui all’articolo 5 del D.L. 30 dicembre 1991, n, 417, è previsto che la Federazione, quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, debba operare una ritenuta alla fonte nella misura del 4% (prevista dall’articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973). Tale ritenuta è a titolo d’acconto per i soggetti che esercitano attività commerciali e a titolo di imposta per gli altri soggetti.
Questa è una disposizione di carattere speciale che trova applicazione limitatamente ai premi direttamente corrisposti dalla Federazione ai partecipanti alle manifestazioni sportive ippiche.

 

Pertanto, nel caso di specie:

  • i premi dalla Federazione, in occasione di manifestazioni sportive ippiche, devono essere assoggettati a ritenuta nella misura del 4%, secondo la disciplina speciale dell’articolo 5 del D.L. n. 417/1991 e dell’articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973;
  • i premi da ASD/SSD affiliate, se corrisposti ad atleti e tecnici tesserati in funzione della loro partecipazione a competizioni sportive o raduni (se connessi a preparazione di manifestazioni nazionali/internazionali), sono soggetti alla disciplina dell’articolo 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021 e dell’articolo 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973;
  • i premi da imprese commerciali/enti diversi da ASD/SSD devono essere assoggettati a ritenuta a seconda della rilevanza reddituale che assumono per il percipiente, secondo le disposizioni generali del D.P.R. n. 600/1973;
  • ai premi in rapporto di lavoro sportivo non è applicabile la disciplina dell’articolo 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021 e dell’articolo 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, anche se le somme sono qualificate come “premi”.

     

Infine, per quanto riguarda l’assoggettamento a IVA di un’operazione, è richiesta la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che nel caso di specie non sussista un rapporto sinallagmatico (scambio di reciproche prestazioni), pertanto le operazioni sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA, tranne per ciò che riguarda i premi erogati nell’ambito di un contratto di lavoro sportivo, dove il premio assume rilevanza ai fini IVA per il percettore che si qualifica come soggetto passivo (lavoratore autonomo). In tal caso, il premio costituisce parte del compenso della prestazione di lavoro autonomo ed è assoggettato a IVA come l’intero corrispettivo ricevuto

CCNL Dirigenti aziende credito: siglato il rinnovo


 

Accordo raggiunto per i Dirigenti Bancari: novità su retribuzioni e tutele

Lo scorso 15 luglio è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del contratto dei dirigenti bancari del settore Abi. L’accordo, siglato dalle organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin e dall’Associazione Bancaria Italiana, ha decorrenza immediata e scade il 31 luglio 2028.

I punti chiave dell’accordo interessano:
– l’aumento del trattamento minimo economico annuo che passa da un importo di 65.000,00 euro a 80.000,00 euro a partire dal 1° agosto 2025, suddivisi in 13 mensilità. Dal 1° gennaio 2026, l’importo sale a 85.000,00 euro;
– il periodo di prova per le nuove assunzioni che non può superare i 6 mesi;
– l’aumento del periodo di comporto che viene aumentato del 50% anche in caso di disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992;
– l’aspettativa per malattie gravi è stata estesa a 24 mesi;
– le gravidanze a rischio nel cui caso viene garantita la retribuzione piena;
– la formazione in merito alla quale è previsto un maggiore impegno con invito alle imprese a utilizzare, a tal scopo, i fondi messi a disposizione da Fondir.

Fondo Est: ampliata la copertura sanitaria ai familiari

Dal 1° settembre prevista la copertura sanitaria gratuita per i figli minorenni a carico 

Dal 1° settembre 2025 il Fondo Est estende, in via sperimentale, la copertura sanitaria anche ai figli minorenni fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti, senza alcun versamento aggiuntivo.

 

Le prestazioni incluse in questa estensione riguardano:
– il rimborso di lenti e occhiali, con un massimale di 90,00 euro, richiedibile ogni 18 mesi (gestite direttamente da Fondo Est);
– le prestazioni di ortodonzia, con un massimale di 350,00 euro dal 1° settembre al 31 dicembre 2025, che diventerà biennale dal 1° gennaio 2026 (gestite tramite Unisalute).
Inoltre, a partire dal 15 luglio 2025 il Fondo Est ha reso disponibile una procedura di censimento obbligatoria online alla quale i lavoratori dovranno iscriversi ai fini dell’estensione della copertura sanitaria ai figli minorenni fiscalmente a carico.

 

Le prestazioni saranno erogate solo se la copertura sanitaria del genitore iscritto è attiva nel mese in cui viene richiesta la prestazione per il figlio.

 

CCNL Metalmeccanica Picc. Industria Confimi: per i lavoratori nuovi trattamenti economici da giugno

Definiti i nuovi importi dei minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, nonchè dell’indennità di trasferta e reperibilità

Il 14 luglio 2025 Confimi Industria Meccanica e Fim-Cisl, in applicazione di quanto previsto ex art. 36, co. 6, del CCNL 7 giugno 2021 e dopo aver analizzato lo scostamento inflattivo inerente il periodo di vigenza contrattuale, hanno stabilito i nuovi importi dei minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, nonchè dell’indennità di trasferta e reperibilità, con decorrenza 1° giugno 2025. 

Minimi retributivi

Categorie Minimi al

31 maggio 2025

1° giugno 2025
Incrementi Minimi
9^ 2.994,08 38,92 3.033,00
8^ 2.693,12 35,01 2.728,13
7^ 2.476,07 32,19 2.508,26
6^ 2.307,43 30,00 2.337,43
5^ 2.151,35 27,97 2.179,32
4^ 2.008,57 26,11 2.034,68
3^ 1.924,52 25,02 1.949,54
2^ 1.735,47 22,56 1.758,03

Contratto “Socrate” per l’occupazione

 

I minimi retributivi dei lavoratori assunti con OSC (salario minimo OSC), dal 1° giugno 2025, sono quelli previsti nella tabella seguente.

 

Categorie 1° giugno 2025
Minimi
9^ 2.615,80
8^ 2.353,76
7^ 2.163,28
6^ 2.016,68
5^ 1.880,46
4^ 1.754,64
3^ 1.681,91
2^ 1.605,73

Indennità di trasferta

Misura dell’indennità  Importi 
Trasferta intera 46,47
Quota per il pasto meridiano o serale 13,45
Quota per il pernottamento 24,46

Indennità di reperibilità

Categoria b) Compenso giornaliero c) Compenso settimanale
16 ore

(giorno lavorato)

24 ore

(giorno libero)

24 ore

festive

6 giorni 6 giorni

con festivo

6 giorni

con festivo e giorno libero

2^ – 3^ 5,88 8,79 9,51 38,19 38,91 41,82
4^ – 5^ 6,96 10,96 11,73 45,78 46,55 50,54
Superiore a 5^ 8,01 13,17 13,88 53,23 53,95 59,11

 

Patente a punti: il riconoscimento di crediti aggiuntivi

Fornite indicazioni sulle modalità di attribuzione alle imprese e ai lavoratori autonomi (INL, nota 15 luglio 2025, n. 288).

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni sulle modalità di riconoscimento di crediti aggiuntivi alle imprese e/o ai lavoratori autonomi, ai sensi dell’articolo 5, comma 7 del D.M. n. 132/2024. Infatti, Il D.M. citato ha previsto la possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti (30 crediti) fino alla soglia massima di 100, stabilendo i requisiti e il relativo punteggio nella tabella allegata al provvedimento in parola.

In particolare, nella nota in commento, sono decritti i criteri di riconoscimento relativi a:

anzianità iscrizione CCIAA;

–  possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA

– asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, certificato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del medesimo decreto legislativo e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”;

– possesso della certificazione SOA di classifica I:

– possesso della certificazione SOA di classifica II;

– consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, con esito positivo.

Inoltre, nella nota in argomento sono illustrate anche le modalità di effettuazione delle rettifiche dei requisiti ulteriori inseriti e di gestione della eventuale sospensione di validità degli stessi, la sottrazione dei crediti aggiuntivi e le modalità di attestazione e di delega d’ufficio per i soggetti non italiani privi di identità digitale e per i professionisti che operano nei cantieri  e che non siano già in possesso della patente.

Infine, l’INL segnala che per le patenti rilasciate prima del 10 luglio 2025 a soggetti non presenti nell’archivio delle Camere di Commercio sono in corso operazioni di verifica di congruità dei dati inseriti. 

CIPL Edilizia Artigianato Bologna: EVR 2025

Le parti sociali dell’Emilia Romagna prorogano l’EVR 2025 e stabiliscono le modalità di erogazione 

Lo scorso 4 luglio le Parti Sociali territoriali dell’Emilia Romagna Agci, Cna Costruzioni, Confartigianato, Confcooperative, Legacoop, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno siglato il verbale di accordo per la proroga della corresponsione dell’EVR per l’anno 2025.

Ai fini della determinazione dell’EVR sono stati confrontati gli indicatori territoriali relativi al triennio 2021-2024 con quelli del triennio 2020-2023 ed è emerso, dalla loro somma ponderale, l’esito positivo di tutti e 4 gli indicatori con un valore percentuale da applicare pari al 100%.

Nel caso di aziende che abbiano effettuato la verifica interna con esito positivo di soli 2 parametri territoriali, l’importo dell’EVR relativamente al periodo aprile-dicembre 2025 sarà il seguente: 

Livello Importo EVR 2025 Impiegati Importo EVR 2025 Operai
8 91,32
7 71,63
6 64,47
5 53,72 0,31
4 50,14 0,29
3 45,56 0,27
2 41,90 0,24
1 35,81 0,21

Nel caso di aziende che abbiano effettuato la verifica interna con esito positivo di un solo parametro territoriale, l’importo dell’EVR relativamente al periodo aprile-dicembre 2025 sarà il seguente: 

Livello Importo EVR 2025 Impiegati Importo EVR 2025 Operai
8 46,68
7 35,82
6 32,24
5 26,86 0,16
4 25,07 0,14
3 23,28 0,13
2 20,95 0,12
1 17,91 0,10

Entro il 31 luglio 2025 viene specificato che le aziende dovranno comunicare alle OO.SS., alle RSA/RSU ed alla Cassa Edile di Bologna  le risultanze della verifica interna da cui deriva la determinazione dell’importo dell’EVR.

IVA su spese condivise di studio professionale non associato

L’Agenzia delle entrate affronta il trattamento IVA di somme dovute a seguito di un’ordinanza di ingiunzione per il riaddebito di costi comuni di uno studio professionale non costituito in associazione professionale (Agenzia delle entrate, risposta 14 luglio 2025, n. 189).

L’Istante, un avvocato, ha convenuto lo scioglimento di un’associazione professionale e la contestuale ripartizione e riaddebito dei costi comuni dello studio.
A seguito di un lungo contenzioso per l’accertamento delle spese, una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) è stata disposta dal giudice. La CTU ha riclassificato tutte le spese sostenute e ricostruito la quota spettante all’Istante, dedotti gli acconti già versati.
Per il recupero di una somma dovuta, è stato notificato un atto di precetto in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale.
Il quesito principale dell’Istante riguarda, dunque, l’applicazione dell’IVA sul riaddebito di questi costi, che sono stati distinti analiticamente per voci e categorie di spesa dal CTU, e non in via forfettaria. Inoltre, è stato chiesto di chiarire come applicare l’IVA sugli interessi legali dovuti e sulle spese legali a favore della controparte vittoriosa, dato che quest’ultima è un soggetto passivo con diritto alla detrazione.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha fornito le seguenti indicazioni sul corretto trattamento IVA:

  • Riaddebito delle spese comuni dello studio: la circolare n. 58/E/2001 chiarisce che il riaddebito di spese comuni tra professionisti non costituiti in associazione professionale deve essere realizzato tramite l’emissione di una fattura assoggettata ad IVA. Di conseguenza, le somme che l’Istante dovrà corrispondere in esecuzione dell’ordinanza del giudice costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria. Questo è in linea con le precedenti fatture di acconto già emesse. Viene esclusa la configurazione giuridica dell’accordo come contratto di mandato senza rappresentanza. Pertanto, il pagamento della somma stabilita nell’ordinanza è oggettivamente imponibile IVA.

  • Trattamento IVA degli interessi legali: per stabilire il trattamento fiscale degli interessi legali, è necessario individuarne la natura giuridica e la “causa” per la quale sono stati liquidati. L’articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi. Nel caso in esame, gli interessi legali assumono una natura risarcitoria per il ritardo nel pagamento delle spese comuni. Pertanto, non devono concorrere a formare la base imponibile IVA.

  • Trattamento IVA delle spese legali: sulla base di precedenti circolari e risoluzioni (n. 203/1994 e n. 91/1998), la parte soccombente in un giudizio, condannata al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell’avvocato della controparte vittoriosa, è tenuta al pagamento dell’imposta. L’unica eccezione si ha quando il vincitore della causa, in quanto soggetto passivo d’imposta, e la vertenza inerisce all’esercizio della propria attività d’impresa, ha titolo ad esercitare la detrazione dell’IVA. In tale circostanza, il legale della controparte può richiedere al soccombente l’importo dell’onorario e delle spese processuali, ma non anche quello dell’IVA, in quanto tale imposta è dovuta per rivalsa dal proprio cliente.

  • Detrazione dell’IVA: in generale, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972, l’IVA è detraibile per beni e servizi acquistati nell’esercizio di impresa, arte o professione, impiegati per realizzare operazioni imponibili. L’IVA è detraibile nella misura in cui gli acquisti siano inerenti, strumentali e necessari all’esercizio dell’attività economica imponibile svolta dal contribuente.

Assegno unico e universale: il calendario dei pagamenti per il secondo semestre 2025

Il pagamento della prima rata avviene nell’ultima settimana del mese successivo a quello della presentazione della domanda (INPS, messaggio 14 luglio 2025, n. 2229).

L’INPS ha fornito il calendario dei pagamenti dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) relativi ai mesi da luglio a dicembre 2025. Le prestazioni in corso di godimento che non hanno subito variazioni, sono accreditate secondo il seguente calendario:

– 21-22 luglio

– 20-21 agosto

– 22-23 settembre

– 20-21 ottobre      

– 20-21 novembre   

– 17-19 dicembre.

Il pagamento della prima rata della prestazione avviene, come di consueto, nell’ultima settimana del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nella stessa data sono accreditati anche gli importi delle rate in cui l’AUU è stato oggetto di un conguaglio, a credito o a debito.

 

CCNL Miniere: sottoscritta l’ipotesi di accordo con aumenti retributivi in 4 tranches

Con l’accordo in arrivo nuovi minimi retributivi a partire da dicembre e l’aumento dell’indennità per i Quadri

In data 11 luglio 2025 Assorisorse insieme a Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto un’ipotesi di accordo che interessa 1.050 lavoratori impiegati in attività minerarie in 70 siti, dislocati in 8 regioni. Il rinnovo decorre dal 1° aprile 2025 e scade il 31 marzo 2028. Le parti hanno precisato che lo scioglimento della riserva è previsto entro il 31 luglio 2025, a seguito del percorso di votazione assembleare.

 

L’accordo prevede l’insediamento di una Commissione per rinnovare la classificazione del personale, tenendo conto del ricambio generazionale e dell’evoluzione tecnologica legata, anche, all’Intelligenza Artificiale. L’insediamento è previsto appena sciolta la riserva e il termine dei lavori è calendarizzato entro aprile 2026.

 

Dall’11 luglio 2025, la quota riguardante la previdenza complementare a carico dell’azienda è aumentata al 4%, comprensiva dello 0,2% per la quota di premorienza. Sempre a decorrere dalla stessa data, la quota dell’assistenza sanitaria complementare, livello Base, è a carico dell’azienda e riguarda soltanto il lavoratore dipendente. È compito del lavoratore integrare la quota per eventuali familiari o per un pacchetto superiore.

 

Dal punto di vista economico, per i Quadri è stato stabilito un aumento dell’indennità pari a 20,00 euro lordi mensili. Inoltre, sono previsti incrementi retributivi in 4 tranches:

dicembre 2025;
marzo 2026;
gennaio 2027;
gennaio 2028.

Livello Parametro Aumento dicembre 2025 Aumento marzo 2026 Aumento gennaio 2027 Aumento gennaio 2028 Totale aumento
1S 215 31,85 95,56 127,41 119,44 374,26
1 207 30,67 92,00 122,67 108,87 354,20
2 190 28,15 84,44 112,59 99,93 325,11
3 165 24,44 73,33 97,78 86,78 282,33
4 145 21,48 64,44 85,93 76,26 248,11
5 135 20,00 60,00 80,00 71,00 231,00
6 125 18,52 55,56 74,07 65,74 213,89
7 115 17,04 51,11 68,15 60,48 196,78
8 100 14,81 44,44 59,26 52,29 171,11
Livello Parametro Minimo 1.1.2025 Minimo 1.12.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.1.2027 Minimo 1.1.2028
1S 215 3.037,90 3.069,75 3.165,31 3.292,71 3.412,16
1 207 2.991,12 3.021,79 3.113,79 3.236,45 3.345,32
2 190 2.768,11 2.796,26 2.880,70 2.993,30 3.093,22
3 165 2.460,23 2.484,67 2.558,01 2.655,79 2.742,56
4 145 2.228,16 2.249,64 2.314,09 2.400,01 2.476,27
5 135 2.103,19 2.123,19 2.183,19 2.263,19 2.334,19
6 125 1.981,70 2.000,22 2.055,77 2.129,85 2.195,59
7 115 1.856,57 1.873,61 1.924,72 1.992,87 2.053,35
8 100 1.705,38 1.720,19 1.764,64 1.823,90 1.876,49

Fattore di correzione per la deduzione del costo del lavoro nei Gruppi di società

Con il Decreto 27 giugno 2025 pubblicato in Gazzetta, sono state apportate modifiche al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2024, in coordinamento con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’obiettivo principale è chiarire le modalità di calcolo della maggiorazione dei costi deducibili per le nuove assunzioni, specialmente per le società che fanno parte di un “gruppo interno”.

Il DM 25 giugno 2024 contiene disposizioni di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, il quale ha introdotto, per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, una maggiorazione del costo del lavoro deducibile in caso di incremento del numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Il beneficio è stato prorogato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, in base all’articolo 1, commi 399 e 400, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

 

Secondo il nuovo comma 8 dell’articolo 5 del DM 25 giugno 2024, come modificato dal Decreto 27 giugno 2025 “ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione del costo, qualora spettante ai sensi dell’art. 4, riducendo quello da assumere ai sensi del comma 1 ai fini della maggiorazione, di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno”.

 

Il nuovo comma 8 dell’articolo 5, come chiarito nella relazione illustrativa del MEF, precisa dunque che il beneficio fruibile da ciascun soggetto appartenente al “gruppo interno” è determinato applicando al costo “agevolabile” un “fattore di correzione”.

Il costo “agevolabile” è calcolato, in prima battuta, secondo le regole previste per i soggetti stand alone (ossia pari al “minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale”).
Il “fattore di correzione” è costituito dal rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno.

 

In dettaglio, per la determinazione del “fattore di correzione“:

  • I decrementi occupazionali complessivi sono intesi come la riduzione del numero dei lavoratori dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) verificatasi alla fine di un periodo d’imposta, rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Tali diminuzioni costituiscono il numeratore del rapporto. Le società che hanno decrementato la forza lavoro complessiva non hanno diritto alla maggiorazione.
  • Gli incrementi occupazionali complessivi sono intesi come l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) verificatosi alla fine di un periodo d’imposta, rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Tali  incrementi costituiscono il denominatore del rapporto.

L’applicazione del “fattore di correzione” avviene come segue: se il “fattore di correzione” è superiore a 0 e inferiore a 1, deve essere applicato da ciascun soggetto del gruppo che ha avuto l’incremento occupazionale di lavoratori a tempo indeterminato e che ha contribuito ad alimentare il denominatore del rapporto. Ciò significa che il costo da maggiorare per la singola società viene ridotto. Qualora il “fattore di correzione” risulti pari o superiore a 1, la maggiorazione non spetta ad alcuna società del gruppo. Viceversa, se il rapporto è pari a 0, non sussiste alcun fattore di correzione derivante dall’appartenenza al gruppo.

 

Il MEF spiega che questa nuova formulazione è stata introdotta per superare alcune incertezze interpretative che avrebbero potuto portare a applicazioni non coerenti con la ratio della disposizione agevolativa. L’obiettivo è dare rilevanza al gruppo come unico “soggetto economico”, al fine di determinare il beneficio in misura tendenzialmente pari a quella che si sarebbe determinata se il “soggetto economico” fosse coinciso con un unico soggetto giuridico.
La modifica si intende applicabile sin dal primo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa, e quindi ha effetto già sul versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ad esempio, 30 giugno 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile) e sulle relative dichiarazioni dei redditi (ordinariamente entro il 31 ottobre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile).