CCNL Federcasa: continua il negoziato per il rinnovo

Argomento della trattativa l’aumento degli stipendi

Il 1°dicembre, a distanza di due settimane dall’ultimo incontro, è continuato il confronto per il rinnovo del CCNL 2019-2021 applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa.
Argomento principale è stato nuovamente l’aumento dei minimi. Federcasa ha inizialmente reiterato la proposta già presentata per un incremento tabellare del 4,5%, ma di fronte al netto rifiuto delle organizzazioni sindacali ha avanzato un’ulteriore proposta che prevede un incremento medio pari al 5,2%,  strutturato però in misura differente a seconda delle aree e quindi dal 6% dell’area D al 4,5% per l’area Quadri.
Le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno comunque considerato tale proposta lontana dalle loro aspettative e non idonea a tutelare i lavoratori dalla crisi inflattiva riscontrata negli ultimi anni.
La delegazione trattante di Federcasa, non avendo un diverso mandato, ha rinviato al 14 dicembre (data prevista per l’assemblea delle aziende) la verifica su un’eventuale possibilità  di una nuova proposta in relazione all’incremento tabellare.

Fondo Sanilog: rinnovo copertura assistenza sanitaria integrativa

Entro il 15 dicembre è possibile effettuare il rinnovo o la nuova iscrizione alla polizza Sanilog

Il Fondo Sanilog ha comunicato, tramite nota stampa, il rinnovo o la nuova adesione alla copertura di assistenza sanitaria integrativa per i familiari dei lavoratori iscritti al Fondo. Infatti, fino al 15 dicembre 2023 è possibile rinnovare la copertura per l’anno 2024 per il nucleo familiare già iscritto nell’anno precedente, procedendo, così, ad una prima iscrizione del suddetto per il nuovo anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Per coloro i quali sono già iscritti, il rinnovo è molto semplice, basta collegarsi al sito di Sanilog. Qualora non si dovesse provvedere al rinnovo, la polizza si considera scaduta automaticamente il 31 dicembre 2023. Nel caso in cui l’iscritto non desideri rinnovare l’iscrizione del proprio nucleo familiare per il 2024, può procedere ad una nuova inclusione in copertura solo per un’ulteriore volta e dopo che sia trascorso un lasso di tempo pari a 2 anni dalla data di uscita dalla copertura.
Per chi, invece, si iscrive per la prima volta al Fondo, può farlo entro il 15 dicembre 2023 a patto che risulti, al 9 ottobre 2023, iscritto al Fondo. La copertura ha sempre decorrenza dal 1° gennaio 2024.
E’ bene precisare che l’iscrizione riguarda obbligatoriamente l’intero nucleo familiare, fatta eccezione per quelli già coperti da un altro Fondo o Ente di Assistenza sanitaria integrativa. La quota sia per il rinnovo che per la nuova iscrizione da versare al Fondo è pari a 145,00 euro per coniuge/convivente “more uxorio” e di 125,00 euro per ciascun figlio. Il pagamento avviene tramite Mav, compilabile e scaricabile dal sito Sanilog, tramite l’area riservata. La copertura assicurativa ha validità di un anno, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.  

Autoliquidazione 2023-2024: disponibile il  servizio online “Comunicazione Basi di Calcolo”

Al servizio possono accedere i datori di lavoro, gli altri soggetti assicuranti e gli intermediari per i codici ditta in delega (INAIL, nota 4 dicembre 2023, n. 12298).

Con la nota in commento, l’INAIL ha comunicato che dal 5 dicembre 2023 il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2023/2024 è disponibile sul sito istituzionale nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”. 

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega. In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.

Anche quest’anno il servizio online “Richiesta Basi di calcolo” permette di acquisire il file delle basi di calcolo in formato .pdf, in formato .txt e nella versione .json. Dal 13 dicembre 2023 sarà disponibile anche il servizio online “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

Autoliquidazione ditte cessate

L’INAIL ricorda anche che per le ditte cessate nel corso del 2023 che hanno utilizzato la funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate”, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’Istituto, le basi di calcolo non sono disponibili. A questo scopo sono stati previsti appositi avvisi nei servizi online e nell’archivio GRA web dell’Istituto.
Se tali codici ditta alla data di cessazione erano ricompresi negli elenchi delle ditte aderenti ad associazioni di categoria titolari di convenzione ai sensi della Legge 311/1973 saranno rese disponibili le basi di calcolo unicamente con la sezione dedicata ai contributi associativi.
Nel caso in cui all’apertura dei servizi online dell’autoliquidazione 2023-2024 il sistema non abbia ancora acquisito la denuncia di cessazione dell’attività e quindi non siano presenti i relativi avvisi all’utenza, la dichiarazione delle retribuzioni deve comunque essere inviata tramite l’apposito servizio “Autoliquidazione ditte cessate” anche se sono presenti le basi di calcolo.
In caso di cessazione di un codice ditta e successiva riattivazione, la nuova posizione assicurativa (Pat) è ricompresa nell’autoliquidazione centralizzata 2023-2024 (servizi online autoliquidazione 2023-2024 e funzionalità GRA web). Anche in questo caso sono stati previsti appositi avvisi sia in GRA web, sia nei servizi online.

CIRL Agricoltura Impiegati Sardegna: siglato il rinnovo del contratto

Novità economiche per gli impiegati e quadri agricoli sardi

Il 23 novembre 2023 tra Confagricoltura Sardegna, Federazione Regionale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori Regionale-Cia e Confederazione Italiana Dei Dirigenti Quadri ed Impiegati dell’agricoltura (Confederdia), Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil è stato siglato l’accordo per il rinnovo del contratto territoriale per gli impiegati ed i quadri della Sardegna, scaduto il 31 dicembre 2021. Il nuovo contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Dal punto di vista economico è previsto un aumento retributivo concordato del 5%, con decorrenza dal 1° novembre 2023. Inoltre ai dipendenti in forza alla data di rinnovo del contratto, e il cui rapporto di lavoro sia iniziato anteriormente al 1° gennaio 2022, è riconosciuto un importo lordo di euro 350,00 euro a titolo di una tantum, calcolato su base parametro 100, stipendio regionale Impiegati Il categoria, riparametrato come da tabella che segue. 

Categoria  Una Tantum
Quadri  446,51
Impiegato I categoria 427,97
Impiegato II categoria  384,43
Impiegato III categoria  350,00
Impiegato IV categoria 322,64
Impiegato V categoria  312,25
Impiegato VI categoria  295,71

Gli importi di cui sopra devono essere corrisposti a titolo di Una Tantum con la mensilità relativa a dicembre 2023 e non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del TF.R. Detto importo sarà riproporzionato per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. 
In materia di welfare aziendale le Parti Sociali hanno concordato che spetterà alle Parti individuare una quota da destinare alle forme di Welfare aziendale, per le esigenze sanitarie/assistenziali, previdenziali e formative dei dipendenti e delle loro famiglie.  
In materia di lavoro straordinario, festivo e notturno, le Parti hanno stabilito di individuare, già dal prossimo rinnovo territoriale, per tutti coloro che svolgono la prestazione lavorativa in determinati periodi dell’anno in cui non consente l’osservanza dell’orario di
lavoro nei termini e modi previsti dall’art. 19 del CCNL, specifiche categorie impiegatizie a cui corrispondere una particolare indennità a titolo di corrispettivo. 

Contratti di sviluppo: riapre lo sportello di INVITALIA per la presentazione delle domande

INVITALIA ha reso noto che dal 4 dicembre 2023 è nuovamente possibile presentare la domanda per i Contratti di sviluppo con importanti novità (INVITALIA, comunicato 4 dicembre 2023).

Con Decreto Direttoriale del 15 novembre 2023 era stata disposta, a partire dal 22 novembre 2023, la temporanea sospensione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione per i Contratti di sviluppo, necessaria per consentire l’apertura di due distinti sportelli:

  • uno per i programmi di sviluppo turistici;

  • uno per i programmi di sviluppo industriale (compresi i programmi a valere sul regime TPA) e di tutela ambientale.

Diverse le novità per le imprese alla riapertura dello sportello INVITALIA il 4 dicembre 2023.

 

In primo luogo i nuovi progetti prevedono la presenza di non più di 5 imprese tra soggetti proponenti e aderenti, e tra i partecipanti ai contratti di rete.

 

Per quanto riguarda i programmi di tipo turistico, sale a 7,5 milioni la soglia minima per il progetto presentato dal soggetto proponente, mentre in caso di progetti con più soggetti, gli stessi dovranno essere realizzati in comuni limitrofi o nell’ambito di un singolo distretto turistico.

 

Le principali innovazioni riguardano, però, i regimi di tutela ambientale, che sono stati completamente riformati, anche alla luce delle modifiche apportate al Regolamento Generale di esenzione (GBER).

Con il nuovo contratto di sviluppo è ora possibile usufruire degli incentivi a carattere ambientale anche per iniziative finalizzate a:

  • introdurre elementi di circolarità nei processi produttivi;

  • produrre energia rinnovabile per l’autoconsumo;

  • efficientare gli immobili, oltre che i processi produttivi.

Oltre a ciò, sono state introdotte importanti novità anche per i programmi che puntano alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

 

CCNL Lavanderie-Industria: a dicembre previsti nuovi minimi

A partire dal mese di dicembre previsti aumenti per i lavoratori del settore sanitario

L’ipotesi sottoscritta il 28 marzo 2023 da Assosistema Confindustria e dalle organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ha previsto per i dipendenti delle lavanderie industriali che offrono un servizio essenziale alle attività del sistema sanitario pubblico e privato o socio-assistenziale nuovi minimi a decorrere dal 1°dicembre 2023.
L’aumento previsto è di importo pari a 20,00 euro per il livello B1, da riparametrare per gli altri livelli.
Si specifica che le aziende di riferimento devono avere un’incidenza del fatturato derivante per il 60% dal settore sanitario relativamente all’anno 2022.
Di seguito i nuovi importi.

Livello Minimo
C3 – Area Tecnica Consolidato 2.649,84
D2 – Area Direttiva Centrato 2.649,84
C2 – Area Tecnica Centrato 2.281,94
C1 – Area Tecnica Base 2.039,24
B3 – Area Qualificata Consolidato 1.970,15
B2 – Area Qualificata Centrato 1.813,25
B1 – Area Qualificata Base 1.732,54
A3 – Area Operativa Consolidato 1.701,90
A2 – Area Operativa Centrato 1.618,10
A1 – Area Operativa Base 1.432,50

Indennità per i lavoratori dello spettacolo: le indicazioni dell’INPS

Arrivano le prime istruzioni dell’Istituto per l’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2023 (INPS, messaggio 4 dicembre 2023, n. 4332).

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 175/2023, l’INPS ha reso note le sue prime indicazioni prime indicazioni sulla platea dei destinatari e sui requisiti di accesso all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo: misura che è stata introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Tuttavia, in via transitoria il citato decreto legislativo prevede la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2023 entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza. In questo caso, l’indennità viene riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90% del valore calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, ferma restando l’applicazione degli altri requisiti e delle modalità di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo D.Lgs. n. 175/2023.

L’Istituto fa anche sapere che con riferimento alla disciplina della misura sia in relazione all’anno 2023, sia all’anno 2024, verrà emanata una circolare attuativa che in dettaglio espliciterà i requisiti, la durata, il calcolo, misura della prestazione, le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa e il regime delle incompatibilità e delle incumulabilità.

La domanda

Per ora l’INPS chiarisce che la  domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”. 

In alternativa al Portale web, l’indennità di cui al presente messaggio può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale o anche attraverso gli istituti di patronato.

Destinatari e requisiti

I destinatari della misura sono: 

lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
 – lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 182/1997 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, cfr. qualifiche professionali di cui al D.M. 15/03/2005[1], lett. a);
 – lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del suddetto D.Lgs. n. 182/1997.

Tra i requisiti richiesti per l’accesso c’è il possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda; oltre che aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno.

Inoltre, è richiesto di avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

CCNL Dirigenti Casse Rurali: siglato l’accordo di rinnovo

Il rinnovo prevede aumenti retributivi e novità dal punto di vista normativo 

Le Sigle sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl-Credito e Uilca-Uil, insieme a Federcasse, hanno siglato, il 30 novembre 2023, l’accordo di rinnovo del contratto dei dirigenti del credito cooperativo, casse rurali ed artigiane. Il contratto scade il 31 dicembre 2025. Per quanto concerne la parte economica, dal 1° gennaio 2024, è previsto un Elemento distinto della retribuzione fino a concorrenza di 80.000 euro annui lordi per coloro i quali percepiscono una retribuzione fissa complessiva annua lorda inferiore a 80.000 euro, suddiviso per 13 mensilità. Sempre a partire dalla medesima data, è previsto, inoltre, un Trattamento economico minimo annuo pari a 73.000 euro. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, lo stipendio mensile del dirigente è pari a 5.615,39 euro. In più, sempre dal punto di vista retributivo, si segnalano: mantenimento degli scatti di anzianità (pari a 99,54 euro); trattamento a piè di lista per le missioni, previsione di un premio annuale in base ai risultati che consegue l’azienda e un importo ex ristrutturazione tabellare di 14,93 euro. 
Per la parte normativa, oltre alla formazione identitaria e specialistica (previsto dal 1° gennaio 2024 un pacchetto di 20 ore nel biennio) e alla mobilità sostenibile, è previsto un rafforzamento ed un adeguamento per quel che riguarda la malattia, il comporto, l’aspettativa, la conciliazione tempi di vita-lavoro, i permessi, la flessibilità e la provvidenza per persone con disabilità. In più, la copertura per Long Term Care, check-up, adeguamento contribuzione alla cassa mutua e coperture assicurative. Per l’anno 2024, è possibile destinare 1 giornata di permessi ex festività alla Banca del tempo solidale. Inoltre, è prevista la liquidazione delle festività soppresse non utilizzate. 

Rottamazione quater: entro il 5 dicembre versamento della seconda rata

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha ricordato che saranno considerati validi i versamenti della seconda rata della rottamazione quater effettuati entro martedì 5 dicembre (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 1 dicembre 2023).

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di bilancio 2023, consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza dover corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

 

Per i contribuenti che hanno adottato un piano di pagamenti dilazionato, consentito fino a un limite massimo di 18 rate, la rata di novembre costituisce l’ultima prevista per il 2023.

A partire dal 2024 il versamento delle rate andrà saldato entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, secondo il proprio piano di definizione agevolata.

 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, dunque, ha ricordato che i versamenti della seconda rata, effettuati entro il 5 dicembre 2023, saranno ritenuti validi in considerazione dei cinque giorni di flessibilità aggiuntivi, previsti dalla legge, rispetto alla scadenza del 30 novembre 2023.

Verranno, invece, meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo, nel caso in cui:

  • il pagamento non venga eseguito;

  • il pagamento sia effettuato oltre il termine ultimo;

  • il pagamento sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto.

Per il versamento dovrà essere utilizzato il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute che riporta la data del 30 novembre 2023, disponibile in copia anche sul sito dell’Agenzia delle entrate, effettuando il pagamento in banca, agli ATM abilitati a Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5, tramite circuiti Sisal e Lottomatica, tramite l’App Equiclick utilizzando la piattaforma pagoPa, o in alternativa pagando direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Con il comunicato, inoltre, l’Agenzia ha reso noto l’imminente l’invio delle comunicazioni delle somme dovute destinate ai soggetti che hanno aderito alla rottamazione-quater e che risiedono nelle zone interessate dall’alluvione dello scorso mese di maggio. Per tali contribuenti, infatti, i termini della definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi.

 

Su tali comunicazioni, verranno forniti:

– l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda;

– l’importo da pagare;

– le scadenze e i moduli di pagamento delle rate in base alla scelta effettuata in fase di adesione.

 

L’invio, come stabilito dalla legge, sarà completato entro dicembre, e la scadenza della prima (o unica) rata è fissata al 31 gennaio 2024.

 

Coincidenza del preposto con il datore di lavoro: possibile?

A questa domanda risponde la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riepilogando la normativa vigente sulla figura e i compiti del preposto (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 1 dicembre 2023, n. 5). 

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nella seduta del 23 novembre scorso, ha avuto modo di esprimersi riguardo alla figura del preposto nel dare risposta a una serie di quesiti formulati in proposito.

 

In particolare, viene chiesto se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile, anche nelle piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto, se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro e se debba essere comunque individuato un preposto qualora un’attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.

 

Si ricorda che il “preposto” è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (articolo 2, comma1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008).

 

L’articolo 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, individua, tra gli obblighi del preposto, quello di “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”.

 

L’obbligo di individuare il preposto spetta al datore di lavoro e ai dirigenti, sanzionabili con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione di tale obbligo (art. 55, co. 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008).

 

Dalla normativa vigente emerge dunque la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia, dovendosi desumere che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.

 

Pertanto, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro andrebbe considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali.

 

Infine, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.